Art. 2.
(Requisiti delle aree destinate ai fumatori).

      1. Le aree destinate ai fumatori di cui all'articolo 1 sono indicate mediante l'affissione di appositi cartelli e devono rispondere ai seguenti requisiti:

          a) rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi e di igiene degli ambienti e, in particolare, delle disposizioni di cui al decreto legislativo

 

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19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

          b) adeguata distanza dagli ambienti nei quali vige il divieto di fumare;

          c) installazione e corretto funzionamento di impianti di condizionamento, di ventilazione e di depurazione, idonei ad assicurare il costante ricambio dell'aria.

      2. I requisiti di idoneità degli impianti e di adeguatezza del condizionamento della ventilazione e della depurazione dell'aria di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono definiti con regolamento del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.